Reg.delib.n. 1525 | Prot. n. 270/06L |
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI CIVEZZANO - Piano Regolatore Generale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE E CONDIZIONI - prot. 270/06L |
Il giorno 28 Luglio 2006 ad ore 08:30 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE | Lorenzo Dellai | |
Presenti: | VICE PRESIDENTE | Margherita Cogo |
ASSESSORI | Remo Andreolli | |
Oliva Berasi | ||
Ottorino Bressanini | ||
Marta Dalmaso | ||
Mauro Gilmozzi | ||
Tiziano Mellarini | ||
Franco Panizza | ||
Tiziano Salvaterra | ||
Gianluca Salvatori | ||
Assenti: | Marco Benedetti | |
Silvano Grisenti |
Assiste: | IL DIRIGENTE | Livia Ferrario |
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il Relatore comunica:
con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 22 ottobre 2004 il Comune di CIVEZZANO ha adottato – in via definitiva – il proprio Piano Regolatore Generale, secondo la procedura di cui all’articolo 40 e ss. della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
L’elaborazione del nuovo piano regolatore generale si è resa necessaria anche al fine di adeguare lo strumento urbanistico vigente alla L.P. 7 agosto 2003 n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale) ed ai principi e criteri stabiliti dalla L.P. 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento).
Gli atti sono stati poi trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio per essere esaminati dalla Commissione Urbanistica Provinciale la quale, sentiti i Servizi provinciali competenti, ha espresso le proprie valutazioni con verbale di deliberazione n. 47/2005 di data 15 settembre 2005 che ha evidenziato quanto segue:
1) Verifica dei contenuti del nuovo piano regolatore generale comunale rispetto alle previsioni stabilite nel piano urbanistico provinciale.
Relativamente alle disposizioni contenute delle norme di attuazione della Variante 2000 al P.U.P. - Allegato B della L.P. 7 agosto 2003 n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale), la C.U.P. ha formulato le seguenti osservazioni:
“Va stralciata la parte inerente l’aspetto geologico (TITOLO VII carta di sintesi geologica) delle norme di attuazione (art. 70 e successivi), in base a quanto stabilito dalla delibera della Giunta provinciale n. 2813 dd. 23 ottobre 2003 e sostituito con un rimando alle disposizioni provinciali.
L’adeguamento del perimetro di tutela ambientale non risulta del tutto corretto, presentando numerose varianti, apparentemente immotivate e non riferibili ai limiti imposti dall’art. 6 delle norme di attuazione del P.U.P..
Sempre in relazione al Piano urbanistico provinciale si segnala che la rappresentazione spaziale dell’area a bosco va perfezionata rispetto allo stato di fatto e con riferimento agli strumenti di pianificazione forestale.�.
2) Verifica dei contenuti del nuovo piano regolatore generale comunale rispetto alle disposizioni contenute nella L.P. 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento).
Con riferimento alle norme tecniche di attuazione del nuovo strumento urbanistico comunale, la Commissione Urbanistica Provinciale ha rilevato che “alcuni contenuti delle stesse si pongono in contrasto con i “criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale“ approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 340 di data 16 febbraio 2001 e ss.mm., ai quali i comuni sono tenuti ad uniformarsi per quanto disposto dall’articolo 4, comma 2 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4.�. In particolare, sono stati segnalati “aspetti non conformi con i criteri provinciali citati� nelle seguenti previsioni:
1. �articolo 9, comma 2: le grandi strutture di vendita di livello inferiore hanno una superficie di vendita superiore a mq. 4000 (e non 800 come indicato) e fino a mq. 1.500;
2. articolo 9, comma 6: è necessario consentire l’insediamento nell’area commerciale integrata, anche per gli esercizi di vicinato;
3. articolo 11, comma 4 – tabella per gli spazi minimi di parcheggio per le attività commerciali: non risultano rispettati gli spazi minimi di parcheggio per quanto riguarda le grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto da mq. 400 a mq. 800 (1 mq./1 mq. anziché 0,5 mq./1 mq.) ed i centri commerciali e strutture equiparate che si configurano con superficie superiore a mq. 400 anziché 800 come indicato.”.
Inoltre, è stato ritenuto sia opportuno “completare la nota in calce alla tabella evidenziando che gli spazi minimi di parcheggio non potranno in ogni caso essere inferiori a quelli stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 di data 17 febbraio 1992 e successive modificazioni; in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 12 della deliberazione n. 340/2001, tale deroga và estesa anche agli interventi connessi al trasferimento degli esercizi commerciali e non solo all’ampliamento;
4. articolo 13, comma 3 e articolo 16, comma 3: in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 340/2001, nelle aree residenziali di antica origine e nelle aree residenziali di espansione viene ammesso anche l’ampliamento ed il trasferimento delle grandi strutture di vendita di livello inferiore esistenti sul territorio comunale;
5. articolo 14, comma 2 e articolo 15 – comma 2: oltre all’ampliamento va previsto anche il trasferimento delle grandi strutture di vendita di livello inferiore presenti sul territorio comunale;
6. articolo 19, comma 2: nelle aree commerciali destinate in via esclusiva al commercio al dettaglio è ammessa l’apertura di nuovi esercizi di vicinato e di nuove medie strutture di vendita nonché l’ampliamento e trasferimento delle strutture di vendita già presenti sul territorio comunale di qualsiasi dimensione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 2, 3, 4 e 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 340/2001;
7. articolo 19, comma 3: per quanto riguarda l’individuazione dall’area commerciale integrata, contraddistinta dalla sigla CC, in prossimità del raccordo fra la statale della Valsugana e la provinciale n. 83 di Pinè si demanda alle considerazioni urbanistiche successive;
8. articolo 19, comma 6: non si comprende il senso della disposizione inserita, senza specificarne le compatibilità insediative commerciali, all’interno dell’articolo che riguarda le aree per attività commerciali;
9. articolo 20, comma 1, lettera f): il piano urbanistico provinciale (articolo 16) non consente l’insediamento di tali attività nelle aree produttive del settore secondario di interesse provinciale;
10. articolo 20, comma 3 e articolo 21, comma 1 lettera a): non risulta conforme con quanto prescrive l’articolo 5, commi 2 e 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 340/2001, prevedere l’insediamento degli esercizi di vicinato nelle aree per attività produttive di livello provinciale e di livello locale; in tali aree è ammessa la vendita dei propri prodotti da parte delle aziende produttrici ivi insediate senza la necessità di alcuna autorizzazione all’esercizio del commercio al minuto, ai sensi dell’articolo 30, comma 2 della legge provinciale n. 4/2000 e dell’articolo 4, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
11. articolo 21, comma 1, lettera b): sembrerebbe più opportuno un rinvio agli articoli elencati nell’articolo 13, comma 5 del regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 4/2000 anziché un loro dettagliato elenco, in considerazione di possibili future variazioni regolamentari;
12. articolo 21: in conformità alla disposizione di cui all’articolo 5, comma 9 della deliberazione della Giunta provinciale n. 340/2001, come introdotto con deliberazione n. 2280 di data 19 settembre 2003, in tali aree è da prevedersi l’insediamento di medie e grandi strutture che trattano la vendita di autoveicoli o motocicli, parti di ricambio ed accessori, qualora alle stesse sia annessa l’attività di manutenzione e riparazione;
13. articolo 30, comma 1, articolo 31, comma 4 e articolo 32: la vendita del prodotto proveniente in misura prevalente dalle rispettive aziende è consentita, per i produttori agricoli, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 senza la necessità di attivare un esercizio di vicinato. In conformità alla disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c) della deliberazione n. 340/2001, in tali zone può essere consentito l’insediamento di esercizi di vicinato per la vendita dei prodotti accessori rispetto ai prodotti ottenuti direttamente dall’attività dell’azienda agricola;
14. articolo 32, comma 3: nelle aree agricole non è consentito l’insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita o il trasferimento di grandi strutture di vendita di livello inferiore, negli edifici esistenti con destinazioni d’uso diverse da quelle ammesse dal comma 2 dell’articolo “aree agricole di interesse primario”.�.
Infine, la C.U.P. ha evidenziato che “il Comune di Civezzano è stato individuato dalla Giunta provinciale, con deliberazione n. 240 di data 7 febbraio 2003, quale centro di attrazione sovracomunale all’interno dell’ambito territoriale C; allo stesso Comune è stata assegnata una superficie complessiva di mq. 1.000 (e non 400 come indicato nella relazione al P.R.G. – pag. 14 -) da destinare all’apertura di nuove grandi strutture di vendita del settore non alimentare�.
1) In merito alle scelte urbanistiche operate dall’Amministrazione comunale di Civezzano, la Commissione Urbanistica Provinciale ha evidenziato come il nuovo Piano regolatore generale comunale abbia “il merito di tentare l’introduzione, nella pratica urbanistica di trasformazione edilizia del territorio, di metodi perequativi che in definitiva costituiscono il vero contenuto innovativo dello strumento all’esame�.
Pertanto, la C.U.P. ha espresso “il suo apprezzamento per il tentativo prodotto, in quanto ritiene che il comune abbia voluto perseguire obiettivi di equa distribuzione di vantaggi ed oneri derivanti dalle scelte urbanistiche, di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di aree da destinare alle opere pubbliche e di interesse collettivo e di ricerca della condivisione fra pubblico e privato in merito alle scelte pianificatorie”.
Nel condividere tali obiettivi, tuttavia, la Commissione Urbanistica Provinciale ha rilevato “alcuni aspetti inaccettabili che caratterizzano la proposta dell’Amministrazione comunale e che sono fondamentali per garantire giustizia, trasparenza, equità all’istituto perequativo ed in definitiva il suo successo�.
Nel dettaglio la C.U.P. ha ritenuto che “l’impostazione adottata possa favorire l’apertura di contenziosi fra pubblico e privato, anziché trovare vantaggiosi accordi nell’interesse reciproco. Il meccanismo individuato infatti è privo di elementi che contribuiscano a distribuire equamente tra i cittadini proprietari il diritto all’edificabilità dei suoli e dei valori immobiliari derivanti. In altre parole, il piano regolatore detta norme attraverso le quali il cittadino non può contare su alcun parametro perequativo che possa garantirlo nello scambio dei terreni, né il comune può fare riferimento a norme trasparenti che dovrebbero essere alla base della pratica perequativa. Alcune disposizioni infatti, che regolano i piani di lottizzazione, sono talmente “discrezionali” che rendono particolarmente evidente l’inaccettabilità della norma.�.
Inoltre, la C.U.P. ha rilevato che appare “evidente la disparità di trattamento tra i vari piani attuativi dove in alcuni gli oneri di cessione al pubblico sono veramente consistenti ed in altri, a parità di condizioni edificatorie, le cessioni sono irrisorie o nulle (PA 5). Il piano inoltre non sembra tenere conto di situazioni pregresse, penalizzando talvolta l’interesse privato che certamente ostacolerà la regolare attuazione dello strumento urbanistico�.
Per le suesposte ragioni, la Commissione Urbanistica Provinciale, “pur condividendo le motivazioni di fondo che hanno ispirato l’idea perequativa e la necessità di difendere il territorio da un eccessivo espandersi del mercato immobiliare suppletivo�, ha espresso “forti perplessità sull’attuabilità del metodo ipotizzato�.
Analoghe considerazioni sono state formulate dalla C.U.P. in merito alla “cosiddetta “concessione convenzionata” che dovrebbe essere rilasciata solo in cambio della cessione gratuita di terreni per la realizzazione di opere pubbliche previste dal piano. Nel condividere in linea di principio le finalità, si osserva che la relazione non chiarisce esaurientemente le modalità applicative dell’istituto convenzionato e soprattutto, ancora una volta, si rilevano situazioni diversificate tra casi dove le opere sono rappresentate ed altri dove le stesse non sono previste.�.
Infine, la Commissione Urbanistica Provinciale ha formulato le proprie decise riserve in ordine al “nuovo metodo di misurazione degli indici stereometrici ed in particolare dell�indice di densità fondiaria che rappresenta il rapporto fra la superficie utile lorda e la superficie fondiaria, sostituendo il precedente rapporto fra volume e superficie� che potrebbe comportare “una probabile maggiore difficoltà di controllo da parte dell’organo competente al rilascio delle autorizzazioni edificatorie�.
2) Relativamente agli aspetti puntuali del nuovo strumento urbanistico comunale, la C.U.P., esaminata la cartografia, non ha evidenziato nel complesso “rilievi importanti riguardo alla quasi totalità delle modifiche minori apportate che, pur conservando nel bilancio complessivo le quantità edificatorie precedenti, hanno introdotto metodi di contenimento ad un mercato sempre più aggressivo�.
Tuttavia, allo scopo di far rientrare il dimensionamento residenziale entro limiti più vicini ai reali fabbisogni, la Commissione Urbanistica Provinciale ha espresso parere contrario riguardo alle seguenti scelte.
1. �L’area soggetta a piano attuativo n. 1, oltre che per le ragioni generali più sopra espresse, anche per l’importanza strategica del sito e per la sua centralità che dimostra una spiccata vocazione ad accogliere servizi pubblici.
2. L’area soggetta a piano attuativo n. 5, esposta panoramicamente presenta un’accentuata acclività, contribuisce ad espandere ulteriormente l’abitato in direzione decentrata e, data la morfologia, con difficoltà di urbanizzazione e realizzazione di adeguati servizi.
3. La piccola area in espansione (p.f. 5032/3) nella frazione di Bosco in quanto si estende in area boscata di notevole pendenza su cui la copertura forestale svolge un’importante funzione di salvaguardia.�.
Inoltre, “l’esame cartografico puntuale ha messo in evidenza alcune riduzioni di area residenziale di completamento che nella maggior parte sono condivisibili in quanto contribuiscono al contenimento edilizio del piano. In taluni casi al contrario lo stralcio non appare pertinente in quanto dette aree risultano già edificate e pertanto è corretto il ripristino della destinazione residenziale (es. fraz. Mazzanigo).�.
Per quanto riguarda l’aspetto commerciale, la Commissione Urbanistica Provinciale ha formulato “parere contrario all’individuazione di una nuova area per attività integrate a monte dell’incrocio fra la provinciale per Pinè e la strada per Civezzano. L’area infatti, oltre a rappresentare un nuovo polo commerciale prossimo a quello esistente, si colloca in posizione paesaggisticamente dominante ed in zona agricola.�.
Infine, è apparsa non condivisibile “la realizzazione del nuovo tronco di strada sul prato retrostante la chiesa che, unito alla canonica ed alla chiesa stessa, formano un complesso architettonico di pregevole valore la cui anche minima modificazione altererebbe un fragile equilibrio di altissima valenza storica. Data l’orografia del sito, inoltre, la realizzazione dell’opera comporterebbe consistenti scavi e riporti che ridurrebbero il delicato rapporto fra spazi edificati e liberi del complesso monumentale.�.
3) La C.U.P., inoltre, ha richiamato e fatto proprie “le osservazioni espresse dai servizi ed uffici provinciali competenti� che si riportano.
a) Servizio industria.
�Con riferimento al PA9 (area per insediamenti produttivi di livello provinciale) situato in loc. “Alla Campagna”, il Servizio Industria della Provincia Autonoma di Trento, visto l’utilizzo del piazzale funzionale all’attività insediata sulla p.ed. 1028, vista la presenza della linea elettrica e vista l’urgente necessità di espansione della stessa ditta, chiede che venga valutata la riduzione dell’area da assoggettare a piano attuativo.�.
b) Servizio sistemazione montana.
�Relativamente alla cartografia di piano, si fa presente come nella stessa siano riportati i corsi d’acqua di competenza del Servizio Sistemazione montana limitatamente alla porzione individuata da particella demaniale, non risultando invece indicati i tratti non rappresentati da particella, ma comunque considerati “acqua pubblica”, in quanto compresi nell’elenco di cui al R.D. 15 gennaio 1942. Come tali, questi corsi d’acqua, anche se privi di particella fondiaria, danno origine al vincolo ricordato all’art 46, comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano in esame. Si tenga inoltre presente che il vincolo in parola sussiste anche in corrispondenza dei segmenti di corso d’acqua eventualmente coperti (ad esempio Rio Farinelli a Civezzano o Rio Torchio in frazione Cogatti). Si suggerisce altresì, di evidenziare in cartografia con l’apposito retino il vincolo poc’anzi citato, affinché risultino evidenti le limitazioni che comporta.
Premesso quanto sopra, le difformità rilevate sulle varie tavole del Piano risultano essere le seguenti:
- Tavola 10: non è evidenziata graficamente la p.f. demaniale - ramo acque – n. 6001 (Rio Valorchio), correttamente evidenziata invece sulla Tavola 11;
- Tavola 14: non è evidenziato graficamente il rio Rivat, acqua pubblica n. 305, affluente destro del rio Farinelli, in cui confluisce in corrispondenza della pp.ff. 3041; 3042; 2855. Tale corso d’acqua, benché non individuato da particella fondiaria, è comunque compreso nell’elenco della acqua pubbliche della PAT. Lo sviluppo del corso d’acqua interessa anche le tavole 19 e 20 fino in C.C. di Villamontagna;
- Tavola 16: viene cartograficamente individuato il Rio Torchio (o Rio di Predele), acqua pubblica n. 282, limitatamente al sedime della sua particella fondiaria (pf. n. 5992): tuttavia il vincolo idraulico comprende tutto lo sviluppo del corso d’acqua fino alle sorgenti. Si tenga presente che il vincolo sussiste anche nei tratti coperti, come nel caso dell’abitato di Cogatti, dove il corso d’acqua in questione è intubato per un segmento considerevole;
- Tavola 25: il Rio Farinelli (n. 299 dell’elenco delle acque pubbliche) prosegue come acqua pubblica oltre la particella demaniale 6005 individuata in cartografia e quindi il vincolo idraulico si spinge fino alla sorgente;
- Tavola 42-39: occorre individuare e conseguentemente tutelare l’emissario del Lago S. Colomba, che confluisce nel Rio S. Colomba in prossimità di Maso Masetto: detto corso d’acqua infatti, è da considerarsi “acqua pubblica” in quanto descritto nel relativo elenco.�.
c) Soprintendenza ai Beni archeologici.
�Con riferimento agli aspetti di tutela dei siti archeologici, si elencano di seguito le aree a rischio confermate e gli aggiornamenti da apportare alla variante del P.R.G. all’esame.
Rimangono invariate le schede ed il posizionamento dei seguenti siti (preceduti dal numero di riferimento in cartografia C.T.G., P.A.T., scala 1:10.000):
1. Al Foss
2. Castel Telvana – Sorabaselga
3. Castel Vedro – Sottocastello
4. fra Doss Castion e Civezzano (il cui grado di tutela, peraltro, passa da 03 a 02)
A questi vanno aggiunti i siti seguenti, tutti a tutela 02 (in allegato schede e posizionamenti cartografici):
5. zona compresa fra il rio Farinella e il rio S. Colomba (abbiamo solo parzialmente il corrispondente catastale)
6. zona chiesa S. Maria Assunta (non abbiamo il corrispondente catastale)
7. Castel Bosco
8. Seregnano, località Gini
9. loc. Oppi (pp.ff. 3228/2 e 3229, C.C. Civezzano)
Per le operazioni di posizionamento dei siti nella cartografia del P.R.G. - in particolare dei nrr 5, 6 e 9 – sarà opportuno procedere in stretta collaborazione con il servizio preposto.”.
Quanto ai riferimenti normativi, la Commissione Urbanistica Provinciale ha rilevato che l’articolo 42 dovrà essere modificato secondo le precise indicazioni contenute nel parere espresso dalla stessa.
d) Soprintendenza ai Beni architettonici.
L’entrata in vigore del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) ha sostituito le precedenti leggi di tutela storico artistica citate negli elaborati della variante in oggetto che pertanto vanno corrette.
Inoltre, “ricadendo sull’area circostante il complesso costituito dalla chiesa di Maria Assunta, da casa san Giovanni e dell’ex canonica, un vincolo di tutela indiretta interessante le pp.ff. 7,8,9,10,11,12,14/1,14/2,13/1,13/2, e le p.ed. 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5/2, 5/3, 13, 15, 16, 17/1, 19, 845, 846, 844 e anche se non tavolarmente iscritto, la pp.ff. pubbliche 3930, 5938, 5937. tutte in C.C. Civezzano, si precisa che ai sensi dell’art. 45, secondo comma, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, le prescrizioni di tutela indiretta devono essere recepite nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
L’ampia zona di rispetto a tutela della chiesa di Santa Maria Assunta è individuata ai sensi dell’art. 21 della Legge 1089/1939. Su tale area con Decreto Ministeriale del 13/1/1956 è fatto divieto di eseguire nuove costruzioni e di introdurre modificazioni ambientali senza la preventiva, formale autorizzazione.
Su tale area la variante al P.R.G. in oggetto prevede la realizzazione di una nuova strada a monte della chiesa la cui realizzazione si pone in evidente contrasto con tale vincolo imposto al fine di evitare che sia danneggiata la prospettiva o che siano comunque alterate le condizioni di ambiente e decoro.
L’area a prato retrostante la chiesa oltre a costituirne lo sfondo nelle principali visuali è inscindibile pertinenza della vicina ex canonica (p.ed. 4) edificio all’interno del quale sono stati recentemente ritrovati importanti affreschi.
Il complesso architettonico costituito dalla chiesa e dalle sue pertinenze è stato da sempre oggetto di attenzione da parte dei competenti uffici. La realizzazione del campo sportivo, ancorché datata, si presenta ancora fortemente impattante, nonostante la crescita della vegetazione.
Anche in assenza di una progettazione specifica, si presume che la realizzazione della strada preveda opere di scavo e riporti di terreno comportando ulteriori alterazioni del declivio a prato che scende verso l'ex canonica ponendosi in contrasto con la conservazione delle caratteristiche ambientali dell'area in oggetto imposta dal decreto ministeriale.
Nella relazione si fa presente che tale strada consentirebbe la pedonalizzazione della piazza antistante la chiesa, a tale proposito si fa presente che il problema principale della piazza è il suo attuale uso a parcheggio e meno il traffico che la interessa.”.
Infine, la Soprintendenza ai Beni architettonici ha rilevato “l’opportunità di segnalare sugli elaborati grafici del piano, la presenza del cippo di confine sito nei pressi del “molino Pontalti”. L’interesse storico del cippo, posto a confine tra il Comune di Pergine ed il Comune di Civezzano, è già stato segnalato alle Amministrazioni Comunali e alle parti interessate con apposita comunicazione�.
e) Ufficio Tutela del Paesaggio e Centri Storici.
�La difficile consultabilità della cartografia dovrebbe suggerire una impaginazione appropriata, anche per una lettura d’assieme ed un controllo riguardo agli standards delle simbologie.
L’area di tutela paesaggistica non ha un suo proprio perimetro e quindi, specie in fotocopia può presentare difficoltà di lettura, presenta qualche errore di rappresentazione (macchie bianche) e discontinuità fra la tav. 2 e la tav. 3 in località “Calcare”; fra Bampi e Gentiloni si è introdotto in tutela un frammento di area boscata; nel caso sarebbe meglio, eventualmente, prendere in considerazione il complessivo elemento territoriale e non semplicemente alcune particelle, per le quali è difficile stabilire delle strategie di tutela, al di là della conferma dell’attuale uso del suolo.
In località “Mochena” si è scelto di disporre, lungo il “Silla” una fascia di area di tutela larga10 ml; (o è più estesa oppure non ha significato paesistico, essendo insufficiente anche come semplice mascheramento dell’area produttiva).
L’area di rispetto fluviale non è sufficientemente estesa alla confluenza del rio Silla con il Fersina, ed andrebbe quindi ampliata agli elementi territoriali funzionali alla sua gestione ambientale.
Sotto il profilo paesaggistico è criticabile l’aver concentrato attorno al nodo stradale per Civezzano, (molto esposto alle principali visuali panoramiche) sia gli ampliamenti dell’area produttiva, sia il nuovo centro commerciale, che si inserisce in un sistema di aree omogeneamente agricole, e perfino l’ampliamento del parcheggio di quello attuale (si potrebbe compattare sotto quello esistente).
In località “Val Camino” lungo la strada di progetto si colloca una nuova area produttiva speciale (sostituisce una attuale che ha problemi di stabilità ed è utile un controllo della tenuta del versante, data la pendenza); nel caso dovesse risultare compatibile, va messo in atto qualche provvedimento per mascherarla, come per esempio arretrarla rispetto alla strada e collocare una barriera vegetale, studiando accessi tramite l’attuale strada agricola.
Non è stato possibile verificare se il patrimonio storico diffuso sia stato preso in considerazione correttamente, per mancanza degli elementi.�.
f) Servizio Parchi e Conservazione della Natura.
Il Servizio Parchi e Conservazione della Natura ha formulato le seguenti osservazioni:
1. negli elaborati cartografici non risultano riportati i confini dei Siti d’Importanza Comunitaria “Le Grave” IT3120037, Lago di S.Colomba IT3120102 e Monte Barco e Monte della Gallina IT3120044. Tali confini devono essere recepiti dalla cartografia del piano regolatore;
2. la presenza dei siti di importanza comunitaria soprariportati impone che il piano regolatore generale venga sottoposto a valutazione d’incidenza e che gli atti di piano vengano quindi integrati da una relazione che risponda ai contenuti riportati dalla circolare prot. 1347/ass./A022 di data 2/04/2004, inviata a tutti i comuni, e contenente indicazioni per l’applicazione della procedura di valutazione d’incidenza dei piani regolatori generali comunali;
3. inoltre le norme di attuazione dovranno essere integrate con un articolo dedicato alla valutazione di incidenza e ai contenuti della direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Tale norma potrà essere indicativamente così definita: “1. Nei Siti di Interesse Comunitario si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97. 2. Qualsiasi piano, all’interno del territorio comunale, e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente.”
4. in riferimento ai biotopi di interesse comunale individuati dal vigente Piano Urbanistico Provinciale, si ricorda che l’art. 8 bis c.2 delle norme di attuazione prevede che “l'esatta delimitazione dei confini e la definizione dei relativi vincoli sono disposte dai piani regolatori generali in conformità alle norme della legge provinciale n. 14 del 1986”. Dall’esame del PRG in oggetto si rileva che manca la confinazione del biotopo denominato Palù dei Preti codice n.8.
A questo proposito si mette a disposizione la proposta di confine predisposta dal Servizio Parchi;
5. si ritiene necessaria una differenziazione nell’individuazione cartografica delle aree di protezione (Titolo V) relative al biotopo di interesse provinciale rispetto a quelle dei biotopi di interesse comunale;
6. negli elaborati cartografici risultano mancanti i confini del parco fluviale del Fersina, come previsto dalla legge provinciale n. 7 del 7 agosto 2003 “Approvazione della variante 2000 al Piano Urbanistico Provinciale”.
Rispetto al parco fluviale, che interessa il comune per il tratto compreso tra la confluenza del rio Farinella (Civezzano) e la località Busa (Trento), si sottolinea la necessità di attivare un rapporto di collaborazione con lo scrivente Servizio, in considerazione a quanto stabilito per i parchi fluviali dalla legge precedentemente citata, con particolare riferimento ai criteri di salvaguardia contenuti dell’Allegato A - Appendice R della medesima legge.
In conclusione, si ritiene che la variante al PRG del comune di Civezzano vada integrata nelle parti mancanti, con particolare riferimento ai Siti di Importanza Comunitaria, al parco fluviale del Fersina e al biotopo di interesse comunale Palù dei Preti.
In esito ad un ulteriore esame della pratica è emerso che:
7. il biotopo di interesse comunale Molino Dorigoni cod. 313, individuato dal vigente Piano Urbanistico Provinciale nell’appendice Q1 del PUP, è stato elencato nell’ambito del comune di Pergine Valsugana mentre l’area, in realtà, ricade quasi totalmente nel comune di Civezzano. La tabella riporta una superficie di 16,7 ha, definita a bosco ripariale di salici ed ontani, di cui solo 350 mq circa in comune catastale di Madrano (Pergine Valsugana) .
Dall’esame del PRG in oggetto si rileva che la confinazione del biotopo Molino Dorigoni è ristretta alla sola area della confluenza con il torrente Silla, mentre manca gran parte dell’area corrispondente al bosco di ontani e salici lungo l’alveo del torrente Fersina. Si sottolinea l’importanza naturalistica dell’ontaneta e del bosco ripariale di ontani e salici, ambienti individuati nella direttiva europea Natura 2000 e meritevoli di una forma di salvaguardia. Si ritiene utile, inoltre, che il biotopo abbia un collegamento con l’area che dovrà essere identificata a parco fluviale del Fersina e che rappresenta un ambito fluviale di fondovalle di indubbio interesse ecologico. Il sistema biotopo-parco fluviale potrebbe permettere la conservazione del bosco ripariale e delle emergenze naturalistiche e rendere possibile la fruizione didattico-culturale di questa preziosa risorsa ambientale.
A questo proposito si invia in allegato la proposta di confine del biotopo di interesse comunale Molino Dorigoni predisposta dallo scrivente Servizio a cui fa riferimento la tabella del PUP.
In conclusione, si ritiene che la variante al PRG del comune di Civezzano vada modificata, con riferimento al perimetro del biotopo di interesse comunale Molino Dorigoni e si segnala la necessità di riportare il riferimento al Comune di Civezzano nell’appendice Q1 per quanto riguarda il biotopo di interesse comunale Molino Dorigoni.
g) Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.
L’A.P.P.A. ha formulato le seguenti osservazioni:
§ Tutela del suolo.
- Discariche di inerti.
�Nella Relazione, al capitolo 11 “Le previsioni viabilistiche” si prospetta, tra l’altro, la previsione di un nuovo tracciato stradale costituente la variante della Val Camino, già progettata dalla P.A.T., destinata a deviare il traffico indotto dalla zona del porfido fuori dalle zone abitate e, nel contempo, di ridurre la distanza fra le cave e la statale della Valsugana.
Nelle Norme di attuazione, all’art. 23 “Aree per discariche di inerti” viene fatto un puntuale riferimento alla discarica di inerti della Val Camino, indicando che la stessa è interessata dal tracciato della suddetta futura variante stradale, che determinerà un nuovo assetto ambientale. Inoltre, in relazione a tale prospettiva, la stessa norma dispone che “…non è consentito espandere sui terreni liberi la superficie della discarica senza aver predisposto un nuovo progetto di utilizzo e sottoscritto una nuova convenzione con l’Amministrazione comunale.”.
Al riguardo preme precisare che nulla osta in merito al tracciato della variante stradale in parola, il quale pare andare a lambire il lato ovest dell’area attualmente destinata a discarica di inerti.
Permane invece una certa perplessità circa l’interpretazione del sopra citato passaggio dell’art. 23 delle Norme di attuazione, in quanto non risulta chiaro il coordinamento di quanto ivi disposto con le procedure di localizzazione e di autorizzazione previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, per eventuali nuove superfici da destinare a discarica.
Va precisato quindi cosa si intende per “….terreni liberi….” (pianificati ma non ancora autorizzati come discarica oppure autorizzati come discarica ma non ancora utilizzati o altro), tenuto conto che per un’eventuale espansione dell’impianto di smaltimento per rifiuti inerti, a prescindere dal progetto di utilizzo e dalla convenzione con l’Amministrazione comunale, vanno applicate in via prioritaria le procedure e i principi introdotti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 che ha recepito a livello nazionale le direttive europee in materia di discariche.
Nella tavola 17 viene indicata, in adiacenza all’area destinata alla discarica di inerti di Val Camino, una vasta area destinata ad attività produttive speciali (art. 20 delle Norme di attuazione) e qualificata in base al P.R.G. vigente (vedi n. 128 delle Osservazioni alla variante al P.R.G.) come zona per attività estrattive.
Tra le Osservazioni alla Variante al P.R.G., al n. 128 vi è quella presentata dal sig. Paoli Marino che chiedeva di modificare la suddetta area per attività produttive speciali, adducendo come motivazione le dimensioni dell’area di rispetto delle strade di progetto. La sua osservazione è stata parzialmente accolta, aumentando la superficie produttiva “…in considerazione dello stato di fatto.”.
Ora dalla verifica del Piano Comprensoriale di smaltimento dei rifiuti speciali del Comprensorio Alta Valsugana ed in particolare di quanto previsto dalla relativa variante 2003 approvata con deliberazione della Giunta Comprensoriale e n. 184 di data 4 novembre 2003, emerge che tutta l’area indicata nel nuovo P.R.G. di Civezzano come destinata a discarica per rifiuti inerti nonché quella destinata per attività produttive speciali, sono già state riqualificate come discarica per rifiuti inerti.
Ne consegue che la localizzazione tramite variante al P.R.G. dell’area in questione, destinata ad attività produttive speciali, risulta in contrasto con le previsioni del Piano Comprensoriale di smaltimento dei rifiuti speciali del Comprensorio Alta Valsugana ed in particolare con quanto previsto dalla relativa variante 2003 approvata con deliberazione della Giunta Comprensoriale e n. 184 di data 4 novembre 2003, la quale prevede per tutta la sua estensione la destinazione a discarica per rifiuti inerti, denominata “Val Camino”.
A tale riguardo si richiama quanto previsto dall’art. 67 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, il quale dispone al comma 1. che “L’approvazione dei piani di smaltimento dei rifiuti, degli eventuali piani-stralcio e degli aggiornamenti costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere ivi contenuti”.
Pertanto si ritiene che la variante in oggetto del P.R.G. del Comune di Civezzano debba conformarsi alle indicazioni pianificatorie dettate dal citato Piano Comprensoriale di smaltimento dei rifiuti speciali del Comprensorio Alta Valsugana, oppure, in alternativa, deve essere preventivamente stralciata dallo stesso Piano l’area da destinarsi ad attività produttive speciali.
Fatto salvo in ogni caso quanto sopra indicato, si fa presente che attualmente sono in corso gli approfondimenti da parte dell’Agenzia, anche con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, tesi a verificare le possibilità e le tempistiche per la restituzione delle aree delle discariche per rifiuti inerti esaurite, ad attività diverse da quella di smaltimento, tenuto conto delle disposizioni normative introdotte del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in relazione anche alla procedura di chiusura e di gestione post mortem dei suddetti impianti.
Alla luce di quanto sopra esposto, si consiglia la sospensione della previsione di variante dell’area in questione destinata ad attività produttive speciali, in attesa della chiusura della discarica sulle superfici eventualmente interessate dall’attività di smaltimento attualmente in corso, nonché la verifica preliminare delle procedure e i principi introdotti dal citato decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ai fini della localizzazione e della apertura di nuove aree di discarica nonché di chiusura e gestione post mortem di quelle esaurite.�.
- Centro raccolta materiali.
�Il Centro di Raccolta Materiali (C.R.M.) per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, localizzato a sud dell’abitato di Civezzano sulla p.f. 329/1, risulta occupare una superficie maggiore, con espansione verso nord, rispetto a quella attualmente individuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 di data 21 febbraio 2001, ai sensi dell’art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998 n. 5.
Tale area risulta inoltre essere classificata come “Impianti tecnologici”, regolata dall’art. 27 delle Norme di attuazione.
A tal proposito si ritiene che l’espansione localizzativa del suddetto impianto debba seguire la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 6, comma 2. della legge provinciale 14 aprile 1998 n. 5 e 66, comma 3-bis. del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1997, n. 1-41/Legisl. e s.m., in quanto il comma 3-quater. dell’art. 66 del sopra citato T.U.L.P., che ammetteva la procedura alternativa di localizzazione mediante il piano regolatore generale o le relative varianti o l’esercizio dei poteri di deroga previsti dalla disciplina urbanistica, è stato abrogato dall’art. 8, comma 10., lettera c) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.
Inoltre la scrivente struttura è dell’opinione che il Centro di Raccolta Materiali debba configurarsi come “opera di infrastrutturazione” e pertanto allo stesso debba applicarsi la voce specifica delle Norme di attuazione del P.R.G.�.
§ Tutela dell’acqua.
�Dagli atti del Piano si rileva un consistente incremento delle superfici residenziali e produttive tramite l’individuazione di specifici Piani di lottizzazione.
Si ritiene che l’uso del territorio, con una marcata intensificazione delle aree urbanizzate e produttive renda necessario un approfondimento, tramite la predisposizione di uno studio, sulle reali necessità di opere di fognatura e del relativo impatto sulle opere di depurazione esistenti.
Si rileva, infatti, anche da quanto segnalato dal Comune di Civezzano, che esistono problemi legati al corretto allacciamento degli edifici alla pubblica fognatura, nonché vi sono alcune zone sprovviste di rete fognaria (es. Loc. Slacche).
Considerato lo stato sopradescritto delle reti fognarie, prima di ammettere nuove edificazioni, il Comune di Civezzano dovrà attivarsi per adeguare il sistema fognario alle reali esigenze prevedendone la realizzazione nelle zone attualmente sprovviste o in progetto di espansione.
Il Comune di Civezzano dovrà inoltre tener conto dell’eventuale saturazione della potenzialità massima dell’impianto di depurazione di Trento Nord al quale risulta collegata la rete fognaria comunale.
In tal caso dovranno essere osservate le prescrizioni stabilite con provvedimento della Commissione per la tutela dell’ambiente dagli inquinamenti n. 121 dd. 15 giugno 1989 richiamata dal comma 5 dell’art. 23 bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.
In ogni caso si ricorda la necessità di subordinare il rilascio di nuove concessioni edilizie alla presentazione della denuncia o dell’autorizzazione allo scarico così come previsto dall’art. 32 comma 1) del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26/01/1987 e succ. mod. nella quale saranno eventualmente dettate le necessarie prescrizioni relativamente agli scarichi non allacciabili alla pubblica fognatura.
Si ritiene inoltre opportuno far presente che gli ampliamenti di aziende zootecniche dovranno tener conto, all’atto della concessione edilizia, della compatibilità dell’ampliamento con le aree circostanti con particolare riferimento alle reali possibilità di accumulo e di smaltimento delle deiezioni animali.�.
§ Inquinamento acustico.
�La corretta gestione del territorio rappresenta uno degli elementi di maggiore efficacia per la lotta all’inquinamento acustico e lo strumento urbanistico, nello specifico, costituisce l’attuazione di tale politica preventiva. Per questo la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, sia provinciale sia nazionale, ha individuato una serie di misure preventive allo scopo di favorire un’efficace e concreta politica di contenimento del rumore.
In particolare, l’articolo 12, comma 2 del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. recante “Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”, prevede che i Piani Regolatori Generali indichino, in correlazione alla zonizzazione acustica, prescrizioni atte a prevenire o contenere l’inquinamento acustico, quali fasce di rispetto, opere specifiche o tipologie edilizie particolari. E’ pertanto fondamentale che la zonizzazione acustica venga coordinata con il P.R.G., anche come sua parte integrate e qualificante, e con gli eventuali altri strumenti di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi (quale il Piano Urbano del Traffico ecc.)
Per quanto attiene, invece, la normativa statale, l’articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge n. 447/95 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A), stabilendo, di fatto, l’incompatibilità fra aree residenziali e zone produttive.
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 11 della Legge 16 ottobre 1995, n. 477, è stato emanato il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.” In sintesi il decreto introduce obblighi per quanto concerne la progettazione di nuove infrastrutture stradali e per il risanamento di quelle esistenti. La realizzazione di nuove strade, quindi, dovrà essere fatta in modo tale da individuare dei corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all’interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza (definita, in funzione della tipologia della strada, dall’allegato 1 del citato decreto) estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.
Ciò premesso, nel caso di specie, si evincono delle situazioni in cui l’espansione delle aree produttive di livello provinciale produce un accostamento con le aree residenziali consolidate di origine storica (vedi tav. 8 e tav. 12), situazioni che sono in disaccordo con le indicazioni sopra citate. Analogamente si evidenzia che anche la previsione della nuova area commerciale si troverebbe a pochi metri di distanza da un’area residenziale consolidata di origine storica (vedi tav. 8). Pertanto, in queste situazioni si dovranno prevedere adeguate “fasce cuscinetto” d’ampiezza sufficiente per garantire il decadimento del rumore o, in alternativa, l’introduzione d’adeguate limitazioni di carattere tecnico, a carico dell’area produttiva o commerciale, utili a prevenire eventuali condizioni di disturbo nei confronti della popolazione esposta, in accordo a quanto indicato dall’articolo 12, comma 2 del menzionato d.P.G.P.. In merito alla scelta, riportata nella relazione del PRG, di realizzare barriere verdi, intese come spazi riservati alla messa a dimora di adeguate specie vegetali, è opportuno evidenziare che la riduzione dei livelli sonori offerta da queste soluzioni è normalmente limitata a pochi decibel.
Relativamente alle previsioni viabilistiche, ed in particolare alla strada comunale individuata a monte del centro storico di Civezzano, considerata la vicinanza di questa arteria stradale con la nuova area residenziale di espansione e di una zona residenziale consolidata di origine storica, si evidenzia la necessità di porre particolare attenzione nell’individuare gli idonei corridoi progettuali al fine di garantire la migliore tutela dei ricettori presenti, in ottemperanza alla prescrizioni del sopraccitato D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.
Infine è bene evidenziare che l’area di espansione residenziale situata all’estremità est dell’abitato di Civezzano, nelle vicinanze della strada provinciale, per effetto del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, comporterà delle significative penalizzazioni per le nuove edificazioni residenziali, poiché gli interventi di risanamento acustico in questo caso (barriere antirumore, interventi sull’edificio, ecc.) saranno a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire.
Fatto salvo quanto sopra esposto, si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 8 della Legge n. 447/95, il Comune dovrà richiedere la documentazione di previsione di impatto acustico all’atto della domanda per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti produttivi, oltre che per il potenziamento o la modifica di quelli esistenti.�.
§ Inquinamento elettromagnetico.
- A frequenza industriale (50Hz).
I limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno ai campi elettromagnetici a frequenza industriale e in alta frequenza sono stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuativo della Legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
Inoltre, “la legge provinciale è intervenuta in materia di protezione dai campi elettromagnetici fissando le distanze di rispetto dagli elettrodotti in alta tensione con il D.P.G.P. 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg. e successive modifiche - Testo coordinato del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. “Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell’articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10) con le modifiche ad esso apportate dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. e dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg”.
Osservazioni: alcune infrastrutture per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica in alta tensione non sono state individuate.
I vincoli citati all’art. 37, comma 4 delle Norme di Attuazione sono da applicare anche per tutte quelle aree ove è prevedibile una permanenza prolungata delle persone (come ad es. nelle aree residenziali, ecc).
Alcune aree con destinazione urbanistica residenziali di completamento (art. 15) possono ricadere all’interno delle fasce di rispetto di elettrodotti AT passanti in località Roverè tali da risultare incompatibili con la normativa vigente.�.
- A radiofrequenza.
�Il D.P.G.P. 25 settembre 2001 n.30-81/Leg ha dato facoltà ai Comuni di adottare delle direttive per la localizzazione dei siti idonei all’insediamento degli impianti di telecomunicazione, secondo il principio di contenimento dell’esposizione ai campi elettromagnetici e di compatibilità con i prevedibili piani di sviluppo urbanistico.
Tuttavia, dall’analisi dello strumento urbanistico adottato non risulta che �siano state censite le sorgenti elettromagnetiche a radiofrequenza presenti sul territorio comunale (come es. stazioni Radio-TV, sistemi di telecomunicazione per telefonia mobile, ecc.).
Pertanto, il nuovo P.R.G. dovrà essere integrato con “la localizzazione delle eventuali infrastrutture di telecomunicazione da inserire nelle eventuali aree di rispetto per impianti di telecomunicazione (art 39)� e con “l’elenco delle direttive eventualmente adottate dall’amministrazione comunale in conseguenza all’entrata in vigore del decreto provinciale sopraccitato riguardante la localizzazione dei siti per gli impianti di telecomunicazione.�.
1) Relativamente all’impianto normativo, la Commissione Urbanistica Provinciale, sulla base delle osservazioni espresse dai Servizi competenti, ha rilevato la necessità di modifiche, precisazioni ed integrazioni con particolare riferimento agli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 29, 31, 34, 35 e 54 delle norme di attuazione relative allo strumento urbanistico comunale in esame.
2) Nei confronti del piano regolatore generale comunale adottato sono state presentate direttamente alla Giunta provinciale alcune osservazioni e richieste che sono state esaminate dalla C.U.P. “senza che per le stesse si renda necessario nel presente parere un riferimento specifico�.
Inoltre, “con nota n. 6104 dd. 12 luglio 2005�, il Comune di Civezzano “ha trasmesso alcune considerazioni� sullo strumento urbanistico adottato, “chiedendo direttamente l’intervento della Giunta provinciale�. La Commissione Urbanistica Provinciale ha preso atto “solamente della segnalazione relativa agli errori materiali (punti 1 e 5) mentre per gli altri casi, anche per rispetto alle regole del "giusto procedimento" si imporrà il ricorso alla variante specifica�.
Con comunicazione prot. n. 1368/05 - 13 V MRC (599) d.d. 18 novembre 2005, il verbale di deliberazione della C.U.P. n. 47/2005 di data 15 settembre 2005 è stato trasmesso all’Amministrazione comunale di Civezzano la quale, con nota prot. n. 2899 d.d. 7 aprile 2006 e successiva comunicazione prot. n. 4089 d.d. 26 maggio ha condiviso i rilievi formulati nel predetto verbale sotto i seguenti profili:
1) Verifica dei contenuti del nuovo piano regolatore generale comunale rispetto alle previsioni stabilite nel piano urbanistico provinciale.
Sono state accolte tutte le osservazioni della Commissione Urbanistica Provinciale fatte salve quelle relative al “Titolo VII - carta di sintesi geologica� del quale è stata rilevata “conformità alla delibera della G.P. n. 2813�.
2) Verifica dei contenuti del nuovo piano regolatore generale comunale rispetto alle disposizioni contenute nella L.P. 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento).
�Si accolgono le osservazioni relative ai punti: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14.
In merito ai punti n. 4 e 5, si rileva che l’Amministrazione intende rendere più restrittiva la norma, per evitare il trasferimento delle grandi strutture di vendita di livello inferiore presenti sul territorio comunale.
In merito al punto n. 8, si osserva che l’area per attività commerciali è costituita da un unico edificio su tre livelli. L’ultimo piano risulta più funzionale all’artigianato di servizio ed alla residenza che non al commercio. Dal punto di vista urbanistico si rileva che il fabbricato è situato a ridosso del centro storico e che le funzioni in esso consentite sono quelle generalmente presenti nei nuclei abitati.
In merito al punto n. 11, si rileva che le norme devono essere formulate in modo da facilitare la consultazione e la comprensione del testo. Ogni rinvio ad altre disposizioni disorienta chi non conosce a fondo l’argomento, costringendolo a consultare altri documenti.
Comunque le note a pie pagina richiamano la legge che disciplina la materia e le sue eventuali modifiche.�.
3) Relativamente alle scelte urbanistiche operate dall’Amministrazione comunale di Civezzano, è stato precisato quanto segue: “In merito alle osservazioni sui piani attuativi e più precisamente sulla disparità di trattamento nelle cessioni al pubblico, si rileva che ogni contesto urbano presenta peculiarità ed esigenze diverse e che le aree d’intervento, essendo disomogenee per funzione e dislocazione, concorrono con modalità e potenzialità diverse alla definizione dell’assetto urbanistico. Il principio di equità non è pertanto facilmente applicabile. Esso può comunque essere perseguito calibrando caso per caso gli oneri di urbanizzazione, gli indici urbanistici e la superficie edificabile.
I piani attuativi, che hanno riscontrato delle contrarietà, sono stati illustrati ai proprietari delle aree, confrontando le nuove previsioni con quelle del piano precedente e mettendo in evidenza che l’adeguamento delle opere di urbanizzazione qualifica e valorizza soprattutto le aree di loro pertinenza. Dal confronto fra le parti è emerso che, con modeste modifiche, è possibile raggiungere un equilibrio fra l’interesse collettivo e l’esigenze dei privati, senza compromettere gli obiettivi del PRG. Si rileva pertanto, che le osservazioni della Commissione urbanistica provinciale, in merito ad una maggior equità nelle cessioni richieste ai privati, potrebbero essere soddisfatte con le seguenti correzioni.
PA2 l’indice di densità fondiaria dovrebbe essere aumentato da 0,60 mq/mq a 0,80 mq/mq; la strada privata di accesso all’area dovrebbe essere indicata come area edificabile, come nel precedente PRG; il parcheggio pubblico dovrebbe essere ridotto in lunghezza di circa 133 mq.
PA4 la superficie edificabile dovrebbe essere leggermente ampliata, in modo da compensare la cessione di terreno prevista a sud per consentire l’inversione di marcia.
PA7 l’indice di densità fondiaria dovrebbe essere aumentato da 0,60 mq/mq a 0,80 mq/mq, tale indice è compatibile con la superficie dell’area e compensa le cessioni previste dalle norme di attuazione.
PA19 la particella edificabile adiacente dovrebbe essere inserita nel piano di lottizzazione; le norme specifiche dovrebbero consentire fabbricati con una superficie utile lorda superiore al massimo previsto, ovvero di accorpare gli edifici in progetto.
Si accolgono le osservazioni relative alle concessioni convenzionate, che comportano la cessione gratuita di terreno per realizzare le opere di urbanizzazione. Come richiesto, si integra la relazione tecnica del piano regolatore generale, in modo da chiarire i criteri che hanno orientato le scelte urbanistiche, e si indicano le modalità operative.
In merito al nuovo metodo di misurazione degli indici stereometrici ed in particolare della densità fondiaria, si osserva che le motivazioni di tale scelta non risiedono nella volontà di mitigare il mercato immobiliare, che segue le sue logiche, ma nel tentativo di liberare il progetto da alcuni condizionamenti, che portano ad adottare e ripetere particolari soluzioni architettoniche a scapito della qualità dell’architettura. Si pensi alle abitazioni realizzate sistematicamente con l’altezza minima ammessa dalla normativa per utilizzare al massimo il volume disponibile (un soffitto alto 3,50 m può migliorare il progetto senza danneggiare l’interesse collettivo). Si pensi alla tendenza diffusa a riempire le coperture di abbaini per rendere abitabili i sottotetti troppo bassi. Si pensi ai condomini con gli spazi comuni (atrio d’ingresso e corpo scale) ridotti al minimo per non sprecare volume commerciale. Si pensi agli edifici di montagna senza scale interne per utilizzare al massimo la volumetria disponibile. Non va sottovalutato infine, che la disciplina urbanistiche fa riferimento alla superficie quando affronta il problema degli standard e della densità abitativa.�.
4) Riguardo agli aspetti puntuali del nuovo strumento urbanistico comunale, l’Amministrazione comunale di Civezzano ha accolto tutte le osservazioni formulate dalla Commissione Urbanistica Provinciale, fatta eccezione per quanto segue: “In merito al piano attuativo n. 1, si rileva che l’area relativa non è stata destinata dal precedente PRG a servizi pubblici per soddisfare specifiche esigenze della pubblica Amministrazione, ma per salvaguardarla dall’espansione residenziale, in attesa di conoscere le prospettive future del centro abitato di Civezzano e di predisporre adeguati strumenti di controllo urbanistico. La posizione al margine del centro storico rende quest’area estremamente interessante, sia per le funzioni residenziali, sia per quelle d’interesse collettivo. Nelle immediate vicinanze vi sono, infatti, edifici scolastici ed attrezzature sportive, che in futuro potrebbero aver bisogno di spazi per realizzare nuove strutture o per qualificare le attività esistenti.
Il nuovo piano regolatore generale, dopo aver valutato le potenzialità dell’area e le esigenze dei servizi pubblici, ha proposto un nuovo assetto urbanistico per tutta la superficie territoriale situata a monte del centro storico. La dimensione dell’area consente, infatti, di programmare un intervento di urbanistica perequativa capace di soddisfare le richieste di edificazione espresse dai privati e, nel contempo, di mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale le aree necessarie per realizzare una nuova strada d’accesso al municipio, per potenziare il complesso scolastico e per realizzare dei parcheggi pubblici.
In merito al piano attuativo n. 5, si rileva che l’area in oggetto è stata destinata all’edificazione dal piano precedente. Il nuovo strumento urbanistico ha solo prescritto il piano di lottizzazione al fine di mitigare l’impatto paesaggistico e salvaguardare la viabilità della strada provinciale. La richiesta della CUP viene comunque parzialmente accolta, portando l’indice di densità fondiaria a valori quasi equivalenti a quelli del precedente strumento urbanistico.
Peraltro, con nota prot. n. 4089 d.d. 26 maggio, l’Amministrazione comunale ha precisato quanto segue: “Nel verbale di deliberazione della Commissione urbanistica provinciale, nel capitolo “Aspetti puntuali”, al terzo capoverso, si esprime parere negativo in merito alla individuazione del piano attuativo n. 5 con le seguenti motivazioni: “L’area esposta panoramicamente presenta un’accentuata acclività, contribuisce ad espandere ulteriormente l’abitato in direzione decentrata e, data la morfologia, con difficoltà di urbanizzazione e realizzazione di adeguati servizi.”
Nel formulare tale parere è stato eseguito un errore materiale: il piano attuativo in questione non era il n. 5, ma il n. 6. Le controdeduzioni presentate dal Comune non si riferivano pertanto all’area oggetto del parere della CUP. Da questo disguido nasce l’esigenza presentare le seguenti osservazioni integrative.
L’area del piano attuativo n. 6 non è così acclive come afferma il parere della CUP.
Essa è comodamente accessibile, come dimostra il passo carraio eseguito in tempi recenti per servire un fabbricato di nuova edificazione. Rispetto a gran parte delle aree residenziali di nuova edificazione esistenti nell’abitato di Civezzano, essa presenta una morfologia decisamente più favorevole all’insediamento.
Le argomentazioni a favore dell’edificazione sono comunque altre. L’area è di proprietà pubblica e, in quanto tale, si presta a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione comunale, che ha adottato come obiettivo primario il contenimento dell’espansione edilizia. Nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, il piano attuativo dovrebbe svolgere un ruolo di calmiere nella domanda di aree edificabili da parte dei nuovi nuclei familiari, che potranno entrare nelle graduatorie per l’assegnazione dei singoli lotti, individuati dal futuro piano di lottizzazione.
La relazione del piano regolatore generale illustra le finalità della scelta urbanistica: “La seconda area è situata all’estremità est dell’abitato di Civezzano a valle della strada provinciale. Questa, essendo di proprietà comunale, consente all�Amministrazione di progettare gli interventi sulla base di un programma concreto, formulato in funzione di precise esigenze della comunità locale, privilegiando l’interesse collettivo e ponendo particolare attenzione anche agli aspetti formali ed alla qualità urbana. Le potenzialità sono estremamente interessanti specialmente nella particolare situazione del Comune di Civezzano, che vede il proprio territorio interessato da un mercato immobiliare di dimensioni sovracomunale”.�.
Infine, riguardo “alla p.f. 5032/3 in località Bosco�, l’Amministrazione comunale ha precisato che �l’area in oggetto è stata destinata all’edificazione dal piano precedente. Allo stato attuale non è possibile modificare la destinazione di zona in quanto è stata rilasciata una concessione edilizia.�.
5) In merito ai pareri espressi dai Servizi della Provincia Autonoma di Trento richiamati nel verbale della Commissione Urbanistica Provinciale e fatti propri dalla stessa, l’Amministrazione comunale ha osservato quanto segue:
a) Servizio industria.
È stata accolta l’osservazione.
b) Servizio sistemazione montana.
In merito al “suggerimento di indicare in cartografia la fascia di rispetto dei corsi d’acqua�, è stato rilevato che “tale operazione risulta impraticabile, dato che le particelle catastali non coincidono sempre l’alveo�.
Sono state accolte “le osservazioni relative alle tavole n. 10, n. 14, n. 16, n. 25�.
Non risulta possibile, invece, “accogliere la richiesta di individuare sulle tavole n. 39 e 42 l’emissario del Rio S. Colomba, in quanto tale operazione richiederebbe un rilievo strumentale, essendo la cartografia di piano di tipo catastale�. L’Amministrazione comunale, comunque, è intervenuta sulle norme di attuazione “specificando che la fascia di rispetto sussiste anche quando il corso d’acqua è coperto e quando non è evidenziato in cartografia�.
c) Soprintendenza ai Beni archeologici.
Sono state accolte tutte le osservazioni.
Per quanto riguarda “le perimetrazioni delle aree di tutela archeologica�, è stato specificato che “i nuovi limiti sono stati individuati in accordo con il servizio preposto�.
d) Soprintendenza ai Beni architettonici.
Sono state accolte tutte le osservazioni.
e) Ufficio Tutela del Paesaggio e Centri Storici.
Sono state accolte tutte le osservazioni tranne quella relative alla fascia di rispetto lungo il “Silla�, in quanto la stessa “è stata individuata dal PUP contestualmente all’area produttiva�. Pertanto, “non è competenza del PRG modificarla�.
Inoltre, è stato precisato che “l’incarico di redazione del nuovo PRG non comprendeva la revisione delle previsioni inerenti gli insediamenti storici�.
f) Servizio Parchi e Conservazione della Natura.
Sono state accolte tutte le osservazioni.
g) Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.
§ Tutela del suolo.
È stata accolta “la richiesta di riformulare un passaggio l’art. 23 per evitare interpretazioni del testo�.
“In merito alle osservazioni inerenti l’area per attività produttive speciali prevista dal P.R.G. sull’area che il Piano comprensoriale destina a discarica d’inerti, si rileva che il contrasto fra i due strumenti urbanistici è risolto automaticamente dalla impossibilità di attivare l’attività produttiva fino a quando mon sarà esaurita la discarica d’inerti o, in alternativa, modificato il Piano Comprensoriale. La previsione del P.R.G. ha la funzione di utilizzare la discarica d’inerti per allestire il terreno dell’area produttiva.
In merito al Centro di raccolta materiali, si rileva che l’ampliamento della superficie individuato dal nuovo PRG è finalizzato esclusivamente alla realizzazione di una cabina di sezionamento dell’impianto provinciale fibre ottiche.�.
§ Tutela dell’acqua.
In assenza di soluzioni alternative precorribili, Amministrazione comunale ha dichiarato che provvederà ad adeguare “la rete fognaria nell’ambito della programmazione delle opere pubbliche.
È stato comunque rilevato che “il nuovo strumento urbanistico prevede un incremento minimo delle aree residenziali e che utilizza ampiamente lo strumento del piano attuativo che garantisce l’adeguamento delle reti infrastrutturali�.
§ Inquinamento acustico.
È stata accolta la richiesta di �tutelare l’edificato dall’eventuale inquinamento acustico prodotto dall’area produttiva di livello provinciale� ed è stato integrata “la normativa del relativo piano di lottizzazione�.
§ Inquinamento elettromagnetico.
- A frequenza industriale (50Hz).
Sono state accolte le osservazioni formulate, tuttavia, in merito alle aree di completamento ricadenti nel corridoio dell’elettrodotto, è stato rilevato che “esse non sono incompatibili in quanto la volumetria di loro competenza dovrà essere realizzata all’esterno della fascia di rispetto�.
- A radiofrequenza.
�In merito alla localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione�, è stato precisato che “sono stati autorizzati solo due impianti (a Croce di Bampi ed alle Fratte di Celva) e che questi sono indicati in cartografia�.
Per quanto concerne “l’individuazione dei siti per gli impianti di telecomunicazione�, è stato segnalato che “l’Amministrazione comunale non ha adottato direttive specifiche, ma ha concordato direttamente la loro localizzazione.�.
1) Norme di attuazione.
Sono state apportate le modifiche, le precisazioni e le integrazioni come da verbale di deliberazione della Commissione Urbanistica Provinciale n. 47/2005 di data 15 settembre 2005.
2) In merito alle osservazioni presentate dall’Amministrazione comunale, è stata richiamata “l’attenzione sulla richiesta di consentire agli edifici esistenti di superare la superficie utile lorda massima del singolo fabbricato, fissata dalle norme di zona, qualora gli interventi siano destinati ad ampliare le attività insediate o a ricavare un nuovo alloggio nel sottotetto�.
Inoltre, è stato evidenziato che “il nuovo PRG si pone come obiettivo primario il contenimento dell’espansione edilizia e che l’ampliamento degli edifici esistenti può contribuire a mitigare sensibilmente la domanda di nuove aree residenziali. In riferimento a queste considerazioni, il comma 3 dell’art. 15 è stato riformulato ed integrato, in modo da consentire agli interventi di ampliamento delle attività insediate di superare la superficie utile lorda massima del singolo fabbricato, prevista dalle norma di zona�.
Relativamente alle osservazioni sopra riportate, si prende atto delle valutazioni formulate dalla Commissione Urbanistica provinciale con verbale di deliberazione n. 47/2005 di data 15 settembre 2005 pienamente condivise dall’Amministrazione comunale e, sulla base delle motivazioni esposte nelle controdeduzioni prodotte dal Comune di Civezzano, nonché dei rilevanti interessi pubblici evidenziati, si accolgono le osservazioni espresse a sostegno delle scelte urbanistiche operate nei limiti e con le integrazioni indicate dall’Amministrazione comunale, fatto salvo quanto di seguito.
Le osservazioni espresse dalla Commissione Urbanistica Provinciale nei confronti dei due Piani Attuativi n. 1 e n. 6 (erroneamente citato come n. 5) meritano un'attenta considerazione, in quanto rappresentano, rispetto alle altre modifiche, che costituiscono un normale adattamento del piano vigente, le novità di particolare significato sul piano localizzativo e sotto il profilo del dimensionamento abitativo.
Se le argomentazioni svolte dal Comune di Civezzano sul Piano Attuativo n. 6 appaiono convincenti in relazione alla proprietà pubblica ed all'opportunità di gestire una disponibilità a favore di un calmiere di mercato o di iniziative di edilizia abitativa agevolata, non altrettanto può dirsi per quanto attiene il Piano Attuativo n. 1, per il quale le ipotesi sostenute dal Comune non sembrano sufficienti a controbattere le motivazioni negative assunte dalla Commissione Urbanistica Provinciale nel suo parere. La collocazione e la dimensione dell'area, la sua stretta connessione, anche funzionale, con la previsione della nuova strada, a monte della chiesa, rendono opportuno lo stralcio, rinviando a studi più approfonditi la definizione di soluzioni, anche alternative.
In merito alla costruzione del collegamento stradale fra la S.P. 71 Fersina - Avisio e la S.P. 83 di Pinè costituente la variante della Val Camino, si prende atto che la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell’articolo 4 (Procedure per l'approvazione dei progetti) della L.P. 8 settembre 1997, n. 13 e s.m.i. per acquisire i pareri e le autorizzazioni dei servizi di merito all’uopo interpellati, ha “approvato il progetto definitivo in questione ed ha accertato la non conformità urbanistica.�. Inoltre, “ai sensi dell’art. 5 comma 5 della medesima legge, l’approvazione del progetto a voti unanimi, da parte della Conferenza dei Servizi, costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti per le parti riscontrate difformi, come si evince dal verbale prot. n. 49/04 di data 04.05.2005�.
Tale progetto è stato poi approvato definitivamente con determinazione del dirigente del Servizio Opere Stradali n. 403 di data 9 novembre 2005 la quale, richiamando i precedenti atti del procedimento, ha promosso e dato attuazione “ai fini dell’espropriazione, alle procedure previste dalla L.P. 6/1993 e s.m.� rilevando che, “in base al combinato disposto dagli artt. 4 comma 12 della L.P. 13/1997 e s.m. e 18 comma 1 della L.P. 26/1993 e s.m., l’approvazione del progetto in questione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori�.
Riguardo all’area per attività produttive speciali denominata “Sp PA 11�, si rileva che la stessa ricade attualmente all’interno del perimetro individuata dal piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti speciali del Comprensorio Alta Valsugana come discarica per rifiuti inerti.
Pertanto, la previsione dell’area produttiva speciale “Sp PA 11� è comunque subordinata ad una modifica della perimetrazione dell’area destinata a discarica per rifiuti inerti stabilita dal piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti speciali del Comprensorio Alta Valsugana al fine di escluderla dalla predetta perimetrazione
In considerazione di quanto sopra evidenziato, si propone quindi alla Giunta provinciale l’approvazione del nuovo piano regolatore generale in argomento con l’introduzione, nei relativi elaborati delle modifiche e delle condizioni sopra richiamate.
Il Comune di Civezzano, prestando la necessaria assistenza tecnica, ha predisposto un testo completo dello strumento urbanistico comunale, già comprensivo delle modifiche condivise e richieste che si allega come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Ai fini della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) che ha abrogato la L.P. 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), si precisa che, in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 15 settembre 2005, relativamente al “mutamento di destinazione di alcune realità gravate di uso civico (pp.ff. 4079/1, 4079/2, 4377, 5442/3, 956/1, 1087, 1088 e 5442/2 C.C. Civezzano)� è stato espresso il seguente parere: “favorevole per quanto concerne le varianti proposte fatta salva la necessità di verificare se l’area in pp.ff. 5442/3 e 5442/2 ricade all’interno di un sito di interesse comunitario e, in caso positivo, di predisporre la valutazione di incidenza�.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il verbale di deliberazione della C.U.P. n. 47/2005 d.d. 15.09.2005;
- vista la L.P. 9.11.1987, n. 26;
- vista la L.P. 5.09.1991, n. 22 e s.m.i.;
- vista la L.P. 7.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 14.06.2005, n. 6;
- a voti unanimi, legalmente espressi,
d e l i b e r a
1) di introdurre nel Piano Regolatore Generale del Comune di CIVEZZANO adottato con deliberazione consiliare n. 23 di data 22 ottobre 2004 le modifiche in premessa sintetizzate;
2) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), il Piano Regolatore Generale del Comune di CIVEZZANO adottato con deliberazione consiliare n. 23 di data 22 ottobre 2004 secondo l’allegato strumento urbanistico che forma parte integrante del presente provvedimento, precisando che la previsione dell’area produttiva speciale �Sp PA 11� è comunque subordinata alla modifica del perimetro della zona destinata discarica per rifiuti inerti individuata dal piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti speciali del Comprensorio Alta Valsugana;
3) di dare atto che il Piano Regolatore Generale del Comune di CIVEZZANO è da considerarsi adeguato alla variante 2000 al piano urbanistico provinciale di cui alla L.P. 7 agosto 2003 n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale) ed ai principi e criteri previsti dalla L.P. 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento);
4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.